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Aequitas Formazione ADR

PROGETTI

PROGETTO MEDIAZIONE INTERNAZIONALE AEQUITAS ADR


1. IL PROGETTO MEDIAZIONE INTERNAZIONALE AEQUITAS ADR
Si è costituito in Aequitas ADR un gruppo di mediatori aventi competenze in materia di diritto commerciale, internazionale, di diritto dell’impresa e specifiche competenze nelle lingue inglese, francese e spagnolo, nonché in altre lingue dell’unione Europea. I mediatori che sono anche professionisti che praticano un’attività di consulenza nel campo del diritto del commercio internazionale riceveranno domande di mediazione provenienti da Paesi esteri, UE ed Extra UE, per svolgere in Italia secondo la normativa italiana (D.lgs. 28/2010) mediazioni obbligatorie e/o volontarie i cui risultati potranno essere spesi in Italia davanti al giudice italiano.
È stato costituito un elenco di mediatori aventi le caratteristiche di cui sopra:
Avv. Diego Comba, Avv. Loredana Lupano, Avv. Giorgio Salussoglia, Avv. Maria Paola Tagliaferri, Avv. Annabella Cazzolla, Avv. Francesca Caretta, Dott. Federico D’Imporzano, Avv. Martina Patti, Avv. Valeria Botti, Avv. Feliciana Bitetto, Dott. Massimiliano Ferrari, Avv. Laura Mogoi.

2. LE RAGIONI DEL PROGETTO MEDIAZIONE INTERNAZIONALE
In Italia, la mediazione è un procedimento confidenziale incentrato sulla volontà delle parti, regolato dalla legge e facilitato da un mediatore imparziale, con lo scopo di evitare la lite in Tribunale.
La mediazione è obbligatoria in Italia prima di adire le vie legali per controversie riguardanti tutela dei consumatori, immobili, successioni ereditarie e contratti commerciali, e altri contratti in materia civile e commerciale. Questo procedimento è applicabile anche alle liti che coinvolgono soggetti residenti/aventi sede in Stati diversi o giurisdizioni diverse.
Sul punto, l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento le norme dell’Unione Europea in materia di tutela dei consumatori, nonché la Convenzione Internazionale sulla vendita di beni mobili applicabile alle vendite tra imprese.
Il sistema giuridico italiano applica le norme UE di diritto internazionale privato e processuale. In particolare, in caso di controversie tra soggetti che hanno la loro residenza/sede in Paesi situati all’interno dell’Unione Europea, si applica il Regolamento UE 1215/2012.
In caso invece di controversie instaurate tra un soggetto italiano e uno residente o avente sede in Paesi al di fuori dell’Unione Europea è necessario fare riferimento alle norme italiane di diritto internazionale privato L. 218/1995, come integrata da eventuali appositi Trattati internazionali.
Entrambe le normative predispongono un sistema di mutuo riconoscimento delle sentenze straniere in Italia. Tuttavia, il riconoscimento non è sufficiente a rendere efficace la decisione straniera in Italia, in quanto l’ordinamento italiano non autorizza automaticamente l’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri in Italia, siano esse emesse da un’autorità sita in Unione Europea, sia che siano emesse da una Corte al di fuori dell’Unione Europea. A tal fine, è necessario avviare un apposito procedimento di delibazione/exequatur che non sempre consente di ottenere la pronuncia di esecutività del provvedimento straniero in Italia, e che, comunque, costringe colui che ha interesse ad eseguire la sentenza in Italia a sopportare ingenti costi e spese, nonché un elevato dispendio di tempo.
Pertanto, per risolvere rapidamente una lite, è molto più efficace per uno straniero avviare subito una procedura di mediazione direttamente in Italia: qualsiasi accordo raggiunto, se firmato dalle parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati, sarà immediatamente esecutivo in Italia. Per un cittadino straniero è quindi importante affidarsi a mediatori italiani di fiducia, perché possono essere di grande aiuto nel valutare la controparte e le sue pretese, economizzare denaro e risolvere la lite evitando il processo.

3. UN CASO EMBLEMATICO
Nel corso del 2016, una società italiana con sede in Piemonte ha costituito mediante Joint Ventures una società in Brasile, acquistando il 30% delle quote di una società brasiliana già esistente, costituita da marito e moglie residenti in Brasile, mediante la sottoscrizione di un contratto di compravendita di quote societarie.
Nell’ambito dell’operazione di Joint Venture, la società con sede in Italia ha inoltre concesso in licenza il proprio marchio registrato ed autorizzato il cambio di denominazione della società brasiliana.
In seguito, nel corso del 2018, mediante un nuovo contratto di compravendita di quote societarie, la società italiana è divenuta proprietaria del 51% delle quote della società brasiliana, estromettendo la moglie e lasciando la gestione operativa in capo al marito, che ha mantenuto anche la qualifica di legale rappresentante della società brasiliana.
In seguito, la società piemontese si è avveduta della errata gestione economica e finanziaria della società brasiliana da parte dei soci e amministratori brasiliani, che ha generato ingenti debiti nei confronti del fisco brasiliano e portato la società ad avere numerosi protesti di cui i soci brasiliani avevano taciuto negli anni l’esistenza. La società italiana ha, quindi, deciso di revocare la licenza di marchio precedentemente concessa; tuttavia, il legale rappresentante della società brasiliana, si è rifiutato di dare seguito a tale determinazione del CDA, in violazione del contratto di Joint Ventures, non modificando la denominazione societaria e non ottemperando ai propri obblighi contrattuali.
In ragione di ciò, la società italiana ha deciso di avviare presso il competente Tribunale di San Paolo (Brasile) la causa di liquidazione giudiziale della società brasiliana, chiedendo altresì al Tribunale brasiliano la pronuncia della condanna al risarcimento del danno da parte dei soci brasiliani, a titolo di responsabilità professionale per errata gestione della società e per aver tenuto nascosta la situazione di grave indebitamento della società brasiliana al socio di maggioranza. Dall’altra parte, sempre la società italiana ha deciso di interrompere il pagamento previsto dal Contratto di Compravendita di quote del 2018 in favore della socia uscente.
La socia brasiliana ha instaurato pertanto un procedimento nei confronti del socio italiano davanti al Tribunale di San Paolo (Brasile), al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento del saldo del prezzo delle quote.
Il Tribunale di primo grado, con sentenza emessa nel 2024 ha condannato il socio italiano al pagamento del saldo del prezzo e la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Giustizia dello Stato di San Paolo, in qualità di organo giurisdizionale di secondo grado. Quindi, alla fine del 2025, a seguito dell’emanazione della sentenza di secondo grado, la socia brasiliana ha notificato in Italia alla società italiana la richiesta di pagamento di quanto stabilito dal Tribunale di Giustizia dello Stato di San Paolo, oltre spese legali di entrambi i gradi di giudizio, dando atto del passaggio in giudicato della sentenza.

4. SITUAZIONE DELL’AVVOCATO BRASILIANO CHE INTENDESSE ESEGUIRE IN ITALIA LA SENTENZA OTTENUTA IN BRASILE.
Il tema del riconoscimento e dell’efficacia in Italia delle decisioni giudiziarie straniere è disciplinato dagli articoli 64–67 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha riformato organicamente il diritto internazionale privato italiano, sostituendo il precedente modello del “doppio controllo” basato sulla procedura di delibazione, e definendo il principio della libera circolazione delle sentenze.
Infatti, la regola cardine introdotta dall’art. 64 è quella del riconoscimento automatico: una sentenza straniera produce effetti nell’ordinamento italiano senza necessità di un preventivo provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana (delibazione), a condizione che ricorrano determinati requisiti di regolarità formale e sostanziale.
Gli elementi richiesti dall’art. 64 L. 218/1995 sono sette:

  • giurisdizione del giudice straniero, valutata alla luce dei criteri di giurisdizione desumibili dalle norme di diritto internazionale privato italiano;
  • regolare instaurazione del contraddittorio, con effettiva possibilità per la parte condannata di difendersi;
  • rispetto del diritto di difesa del convenuto;
  • assenza di conflitto con una decisione italiana passata in giudicato tra le parti o avente il medesimo oggetto;
  • assenza di litispendenza italiana sulla medesima causa;
  • assenza di contrarietà all’ordine pubblico;
  • passaggio in giudicato della sentenza straniera, inteso secondo la nozione dello Stato che l’ha emessa.

I requisiti sopra menzionati, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, non consentono al giudice italiano di sindacare il merito della decisione straniera, né la sua correttezza logico-giuridica, né la valutazione dei fatti operata dal giudice straniero.
Ne consegue che il controllo dell’autorità giudiziaria italiana non può investire né la motivazione né la valutazione delle prove, né, in generale, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice straniero, ma esclusivamente la compatibilità dell’effetto pratico della sentenza con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Ai sensi dell’art. 67 L. 218/1995, qualora sia necessario procedere all’esecuzione della sentenza straniera in Italia (ad esempio per aggredire beni del debitore situati nel territorio nazionale), la parte interessata deve proporre ricorso alla Corte d’Appello competente, individuata sulla base del domicilio del debitore, la quale è chiamata a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 64 L. 218/1995. Sulla base di quanto precedentemente riportato, la decisione della Corte d’Appello ha natura dichiarativa, nel senso che accerta la sussistenza o meno delle condizioni per l’inserimento del provvedimento straniero nel nostro ordinamento.
La procedura ex art. 67 rappresenta quindi il meccanismo per conferire efficacia esecutiva alla sentenza straniera in Italia. In assenza di tale riconoscimento, la decisione straniera non può essere utilizzata come titolo esecutivo né può fondare misure cautelari o conservative sul patrimonio del debitore, al fine di conservarne l’entità in vista della futura esecuzione forzata.
Arrivati a questo punto, prendiamo atto che dopo aver ottenuto (sostenendo costi elevati) una sentenza nel proprio Paese, il creditore extra-UE deve ancora sostenere un vero e proprio procedimento in Italia innanzi alla Corte d’Appello. In tale procedimento il riconoscimento del provvedimento straniero non è affatto scontato ed esige l’intervento di un legale italiano (con conseguente aumento dei costi).
La parte italiana potrà opporre in sede di exequatur:

  • la violazione di norme di ordine pubblico da parte della sentenza di cui si chiede la delibazione;
  • il difetto di giurisdizione.

Si tratta di argomenti molto tecnici che richiedono l’intervento di legali specializzati, che, almeno nel caso della violazione dell’ordine pubblico, consentono di sollevare eccezioni tutt’altro che banali, essendo la nozione di ordine pubblico alquanto “variegata” specialmente in tempi come questi.


5. CONCLUSIONI:
PERCHE’ CONVENIVA FARE UNA MEDIAZIONE IN ITALIA
Meglio una mediazione in Italia: se il professionista straniero avesse percorso la via della mediazione in Italia, magari assistita da una consulenza tecnica in mediazione, si sarebbe dotato di uno strumento avente valore di titolo esecutivo, cioè immediatamente eseguibile in Italia, e, nel caso non fosse stato raggiungo un accordo conciliativo, avrebbe comunque acquisito cospicui elementi (come ad esempio una perizia tecnica, una proposta del mediatore, una verbalizzazione finale, ecc.) da fornire al Giudice italiano adito.

In conclusione, affrontando immediatamente la vicenda in Italia, il creditore straniero si sarebbe risparmiato i tempi (non rapidi) e i costi (spesso cospicui) di una causa nel proprio Paese, la cui esecuzione, come abbiamo visto, è tutt’altro che scontata. 


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